Art. 27 della Costituzione Italiana PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
marted́ 19 febbraio 2008

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 Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.


fonte: sito ufficiale del Quirinale

Ultimo aggiornamento ( marted́ 14 ottobre 2008 )
 
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